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CREDITO DOCUMENTARIO

Il credito documentario è senza dubbio la forma di pagamento più sicura per l’impresa che vende all’estero, poiché l’impegno ad eseguire il pagamento a favore del venditore (beneficiario) è assunto da una banca che, su ordine del proprio cliente (ordinante) e contro presentazione di documenti conformi, promette al beneficiario del credito di onorare lo stesso, pagando, cioè, a vista o ad una certa data differita.

Con il credito documentario è la banca che diviene debitrice nei confronti del venditore/beneficiario del credito stesso, sostituendosi al compratore (ordinante del credito) nell’impegno alla prestazione.

In questo modo il venditore si sente rassicurato circa l’incasso del proprio credito, in quanto ha la certezza di ricevere, da parte della banca, il pagamento della fornitura oggetto del contratto stipulato con il compratore qualora (spedita la merce), presenti i documenti richiesti nel credito rispettando i termini e le condizioni prescritte nello stesso.

Il compratore/ordinante il credito, di contro, in virtù del mandato conferito alla banca, si aspetta di essere addebitato solo quando i documenti relativi alla spedizione giungeranno alla banca emittente e risulteranno conformi alle condizioni e ai termini pattuiti con il venditore e prescritti nel testo del credito.

La banca in modo diretto ed autonomo assume l’impegno di effettuare la prestazione (pagamento a vista o differito, o accettazione di tratte scadenti a vista o ad una certa data o negoziazione) a favore del beneficiario, senza alcuna restrizione imputabile dall’ordinante, eseguendo, così, il mandato conferitole dallo stesso di verificare la correttezza dei documenti prima di qualsiasi prestazione.

 

PROTAGONISTI DEL CREDITO DOCUMENTARIO

Le parti che intervengono in una operazione di credito documentario sono:

  • l’ordinante (applicant) è l’acquirente che, concluso il contratto con il venditore, darà istruzioni alla propria banca circa l’emissione del credito documentario;

  • la banca emittente (issuing bank) è la banca che, su incarico dell’ordinante, emette il credito documentario a favore del venditore/beneficiario impegnandosi ad eseguire una prestazione che riguarderà il pagamento, l’accettazione o la negoziazione;

  • la banca avvisante (advising bank) è la banca su cui viene appoggiata l’apertura del credito documentario e che, a sua volta, avvisa il beneficiario dell’emissione del credito, allegando copia dello stesso;

  • la banca designata (nominated bank) è la banca autorizzata dal credito ad effettuare la prestazione secondo le modalità indicate dalla banca emittente. Di solito è la stessa banca avvisante che, pur non avendo alcun obbligo ad effettuare la prestazione, salvo il caso in cui se richiesto, confermi il credito, può, al momento dell’utilizzo, o in un momento successivo eseguire la prestazione prevista dal credito stesso a favore del beneficiario;

  • la banca confermante (confirming bank) è la banca che, su richiesta o autorizzazione della banca emittente, aggiunge il proprio impegno ad effettuare la prestazione;

  • il beneficiario (beneficiary) è il venditore a favore del quale viene emesso il credito e che riceverà la prestazione solo quando consegnerà alla banca, nel luogo prescritto e conformemente a quanto indicato, i documenti richiesti dal credito;

  • la banca rimborsante (reimbursement bank) è la banca che provvederà, su istruzioni della banca emittente, a rimborsare la banca che ha effettuato la prestazione;

  • la banca trasferente (transferring bank), è la banca designata, la stessa banca emittente o una banca espressamente autorizzata dalla banca emittente che, su richiesta del primo beneficiario del credito documentario, emesso in forma trasferibile, trasferisce il credito originariamente emesso a favore di uno o più secondi beneficiari.

 

L'OPERAZIONE:

  • il compratore e il venditore, concluso il contratto di vendita, dovranno concordare tutti gli elementi che saranno oggetto dell’emissione del credito documentario ed entro quando lo stesso dovrà essere notificato al venditore;

  • il compratore (ordinante), in conformità agli accordi stipulati nel contratto di vendita, darà istruzioni alla propria banca di emettere il relativo credito documentario a favore del venditore (beneficiario);

  • la banca che riceve la richiesta, prima di dar seguito al mandato ricevuto, esaminerà l’operazione sotto l’aspetto fiduciario. Soltanto in presenza di apposite garanzie (precostituzione dei fondi) sarà disposta ad aprire il credito. L’accettazione di questo impegno da parte della banca è l’assunzione di una obbligazione autonoma rispetto a quella del compratore nei confronti del venditore;

  • la banca dell’ordinante/compratore (banca emittente) apre il credito documentario a favore del venditore/beneficiario inviandolo via swift alla banca indicatagli dall’ordinante e che, normalmente, si trova nella località in cui risiede il venditore;

  • tale banca corrispondente (banca avvisante), ricevuto il testo dell’apertura di credito documentario, provvede a trasmetterlo al venditore dopo averne, comunque, esaminata l’autenticità (controllo firme e/o chiavi);

  • nel caso il credito lo richieda e sempre che sia disposta a farlo, la banca avvisante potrà confermare il credito documentario assumendosi anch’essa l’impegno irrevocabile ad eseguire la prestazione a favore del beneficiario;

  • al ricevimento del testo del credito il venditore/beneficiario controllerà che il credito sia stato emesso secondo gli accordi presi con il compratore e se è in grado di rispettare tutti i termini e le condizioni fissate nel credito;

  • se da tale controllo risulta che non è in grado di rispettare anche una sola condizione o che la stessa non corrisponde a quanto pattuito, dovrà contattare immediatamente il compratore e chiedere di apportare una modifica al credito documentario;

  • se, invece, il credito documentario è stato emesso conforme al contratto di compravendita e se le condizioni in esso contenute possono essere rispettate, il venditore preparerà la merce e la spedirà al compratore;

  • a spedizione avvenuta, il venditore provvederà a riunire i documenti richiesti e a consegnarli alla banca indicata nel credito entro la data di validità del credito per il relativo utilizzo;

  • la banca che riceve i documenti, se ha aggiunto la “conferma” al credito, avrà tempo CINQUE giorni lavorativi, successivi al giorno di ricevimento, per esaminarli ed accertare la loro conformità;

  • nel caso accetti i documenti, in quanto conformi ai termini e alle condizioni previste nel credito, potrà eseguire e/o impegnarsi ad eseguire (a seconda dei casi) la prestazione a favore del venditore/beneficiario;

  • la banca, dopo aver eseguito la prestazione a favore del beneficiario invierà i documenti alla banca emittente;

  • la banca emittente avrà tempo anch’essa CINQUE giorni lavorativi successivi alla data di ricezione dei documenti per esaminarli e controllarne la conformità. Li consegnerà, quindi, all’ordinante addebitandogli l’importo a vista o a scadenza (a seconda dei casi);

  • il compratore con i documenti si recherà in dogana e potrà, così, sdoganare e ritirare la merce;

  • nel caso in cui i documenti esibiti dal beneficiario presentino delle irregolarità significative rispetto a quanto prescritto dal credito, la banca è tenuta a comunicare al beneficiario le irregolarità riscontrate e a chiedere autorizzazione all’invio dei documenti sotto riserva, venendo così meno all’impegno assunto, causa la non conformità dei documenti.

 

FASI DEL CREDITO DOCUMENTARIO

  • L’accordo fra le parti

  • L’incarico del compratore alla propria banca per l’emissione

  • L’emissione del credito documentario

  • La notifica del credito documentario

  • L’eventuale conferma del credito documentario

  • Le eventuali modifiche

  • L’utilizzo del credito documentario

  • L’esame dei documenti

  • Il regolamento del credito documentario

 

 

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