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CONTRATTO DI COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE
CHECK LIST
 

Check List

  • Parti contraenti

  • Premesse (attività svolta dalle parti)

  • Definizione dei termini ed eventuali allegati

  • Prodotti e oggetto del contratto

  • Obblighi del compratore e del venditore

  • Prezzo contrattuale

  • Termini di consegna della merce (Incoterms)

  • Tempi di consegna della merce

  • Imballaggio

  • Documenti

  • Condizioni di pagamento

  • Riserva di proprietà

  • Garanzie sulla merce

  • Forza maggiore

  • Responsabilità per ritardata consegna

  • Limitazione di responsabilità per non conformità

  • Risoluzione contrattuale

  • Durata

  • Lingua

  • Legge applicabile

  • Risoluzione delle controversie

 

Suggerimenti operativi e punti di attenzione

  • È opportuno che l’accordo tra venditore e compratore e/o la controparte straniera sia sempre regolato in forma scritta, al fine di evitare interpretazioni difformi su quelli che erano gli accordi originariamente pattuiti o il subentro di nuove circostanze non previste dalle parti e in grado di compromettere l’originario equilibrio delle prestazioni contrattuali

  • È importante specificare nel testo del contratto quale sia la lingua alla quale attribuire il valore ufficiale del contratto (preferibilmente l’inglese, vista la sua diffusione), evitando così che in presenza di traduzioni in altre lingue, sussistano rischi di equivoci e di malintesi nell’interpretazione dei due testi quando la corrispondenza tra gli stessi non sia perfetta

  • Scegliere la legge applicabile (legge italiana, legge del paese della controparte, legge di un paese terzo o ricorso alla lex mercatoria), attraverso la previsione di un’espressa clausola contrattuale

  • Definire la condizione di resa della merce secondo quanto indicato dagli Incoterms della CCI, determinando, quindi, chi dovrà sostenere i costi di trasporto della merce, di assicurazione e di sdoganamento

  • Concordare la condizione di pagamento tenendo conto del rischio di credito (rischio “commerciale” e/o rischio “paese”) e, nel caso di pagamento a mezzo lettera di credito, predisporre un formulario “ad hoc” per il compratore, contenente gli elementi essenziali dell’articolazione della lettera di credito

  • Non trascurare di scegliere il modo di risoluzione di una eventuale controversia, rimandando, cioè, ad un tribunale statale (del proprio paese o del paese della controparte) oppure ad un lodo arbitrale

  • Ricordarsi che ogni offerta richiede, per arrivare alla formalizzazione di un contratto, un’accettazione incondizionata, pena il configurarsi quest’ultima come controproposta, alla quale l’originario offerente può decidere di aderire oppure no. In mancanza, ci si baserà solo sui fatti “concludenti” come, ad esempio, la presa in consegna della merce

  • Nel caso di rapporto ripetitivo, vale la pena concordare alcuni punti essenziali del contratto (ad esempio prezzo, quantità, qualità e termini di consegna) e rinviare per il resto a delle condizioni generali, richiamate in tale sede. In tal caso occorrerà prestare la massima attenzione per ottenere l’espressa approvazione delle stesse dalla controparte

  • Poiché le condizioni generali di contratto sono per definizione strumenti non flessibili, eventuali modifiche, aggiunte o integrazioni da apportare dovranno essere concordate nelle condizioni particolari del contratto

  • È opportuno, inoltre, verificare se vi siano, nel paese la cui legge regola il contratto, che può essere il paese della controparte, norme che richiedano particolari adempimenti per l’efficacia delle condizioni generali: ad es. in Italia esiste l’obbligo della cd. “doppia firma” delle clausole vessatorie, inefficaci se non espressamente approvate            

 

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